Iaido, l'arte del samurai

Lo Iaido e' considerato da molti l'essenza moderna del Budo. Equilibrato nei suoi movimenti, semplice nella sua eleganza, lo Iaido e' pervaso da una serie di relazioni profonde: un respiro, un taglio, una vittoria. Lo Iaido incorpora in se il minimalismo estetico giapponese, dove ogni movimento e' marcato dalla profondita' spirituale derivante da centinaia di anni di studio nel massimo rispetto della vita e della morte. Oggi lo iaido e' una via aperta a tutto il mondo, che porta all'amicizia, al rispetto e all'onesta'.

lunedì 6 maggio 2013

A spasso per la città


Per esigenze lavorative ho recentemente fatto richiesta di un porto d'armi per uso sportivo. in attesa e per sicurezza, mi sono studiato tutta la parte normativa in vigore e, già che c'ero, l'ho fatto con un occhio di riguardo verso le armi bianche.

Le leggi di cui parlo sono le seguenti:

  • decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204
  • e il recente Decreto Legge 20 giugno 2006 n. 79

per farla breve, recependo una indicazione del parlamento europeo, il legislatore ha abolito la denunzia delle armi proprie non da sparo e la denunzia delle armi antiche di ogni genere.

Relativamente alle armi da sparo, la legge è diventata più precisa e severa, mentre per tutte le altre armi, potenziali armi, oggetti contundenti e quant'altro, si fa riferimento all'uso improprio.

Quindi, non vuol dire che possiamo andare in giro con la nostra katana liberamente, anzi, ma possiamo andarci in palestra portandola in modo tale da poter dimostrare che non è disponibile all'uso immediato. 

Attenzione, qui si tratta di buon senso e di giuste motivazioni, quindi, anche se correttamente stivata nella sua custodia, non ci possiamo andare al cinema o in pizzeria, ma solo da casa alla palestra e ritorno. Sarà d'aiuto anche la presentazione del tesserino che attesti la nostra iscrizione alla palestra o alla federazione.

Allo stesso modo non posso andare al cinema con un martello.

Oggi, martello, cacciavite, spada o armi non da sparo per uso sportivo, sono per la Legge la stessa cosa: Armi improprie se utilizzate e portate in modo improprio.


«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). -
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art.
42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni..

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o
da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli
strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, ...

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